1) Le competenze
del C.I. sono stabilite dall’art. 6 Decreto Presidenziale 31
Maggio 1974 n. 416 e successive modificazione e disposizioni
ministeriali.
2) Il Presidente
rappresenta il Consiglio: ne convoca e presiede le riunioni.
In caso di assenza e impedimento le sue funzioni sono
esercitate dal vice-presidente.
3) Il C.I. è
convocato: su iniziativa del Presidente; su richiesta del
D.S.; su richiesta della Giunta Esecutiva; su richiesta di
1/3 dei componenti; su richiesta di 1/3 dei docenti della
Scuola; su richiesta del Collegio dei docenti; su richiesta
di ½ dei non docenti dell’Istituto; su richiesta
dell’assemblea dei genitori e/o degli studenti; su richiesta
dei rappresentanti dei genitori di almeno 5 classi.
4) Le riunioni
ordinarie del C.I. sono tenute di norma una volta al mese
nel periodo Settembre / Giugno e in via straordinaria quando
richiesto dalle singole componenti come da art. 3. La loro
durata dovrà essere, di norma, non superiore alle due ore e
trenta.
5) Le riunioni del
C.I. si svolgono in orario compatibile con gli impegni di
lavoro dei componenti il C.I.. Trascorsi 20 minuti dall’ora
stabilita senza la presenza di metà più uno dei componenti
il C.I., la riunione viene rinviata.
6) Le riunioni del
C.I., ai sensi della legge n. 748 dell’11/10/1977 art. 2
sono aperte a tutte le componenti della scuola e ai
consiglieri di circoscrizione con facoltà di intervento, su
invito specifico del Presidente, il C.I. invita alle proprie
sedute rappresentanti della Provincia, del Comune, del
Quartiere, del Distretto scolastico, dei sindacati quando
ritenga che gli argomenti all’o.d.g. vengano meglio chiariti
ed approfonditi con la loro partecipazione. Le sedute sono
aperte anche ad altri C.I., ad associazioni con finalità
culturali, sportive, ricreative, assistenziali, previo
invito del C.I. Il Presidente del Consiglio può accertare il
diritto di presenza alle riunioni.
7) L’avviso di
convocazione del C.I., firmato dal Presidente, deve
contenere l’o.d.g., e deve pervenire ai componenti almeno 5
giorni prima della riunione. Comunicazione deve essere data
a tutte le componenti della scuola, agli alunni, ai
genitori, al personale docente e non docente mediante
pubblicazione all’albo dell’Istituto. In caso di particolare
urgenza, valutata a discrezione del Presidente e del
Presidente della G.E. , il C.I. può essere convocato con un
preavviso di 24 ore a mezzo telefonico e telegrafico. Tutti
gli atti e documenti preparatori predisposti dalla G.E.
dovranno essere disponibili alla consultazione dei
Consiglieri almeno due giorni prima della data stabilita per
la riunione stessa.
8) E’ dovere del
Presidente porre in discussione tutti gli argomenti iscritti
nell’o.d.g. nella successione in cui compaiono. Prima che
inizi la discussione di un argomento ognuno dei consiglieri
può presentare una mozione d’ordine nel senso che la
discussione non debba svolgersi (questione “pregiudiziale”)
oppure che la discussione debba subire un rinvio (questione
“sospensiva”). La questione sospensiva può essere posta
anche durante la discussione. La mozione d’ordine determina
la sospensione sull’argomento all’o.d.g.- Sulla mozione
d’ordine possono parlare un membro a favore e uno contro,
per non più di cinque minuti ciascuno. Sull’argomento
dell’eccezione si pronuncia poi il Consiglio.
9) I lavori del
Consiglio e gli argomenti all’o.d.g. sono predisposti dalla
Giunta esecutiva. Il Consiglio può votare a maggioranza il
mutamento dell’ordine dei punti da discutere o inserirne di
nuovi con delibera a maggioranza. Il Presidente regola
l’andamento della discussione previa l’iscrizione dei membri
a prendere la parola. Anche sulle modalità di conduzione dei
lavori si possono presentare mozioni d’ordine che devono
essere messe subito in discussione con un intervento a
favore e uno contro per la durata massima di due minuti. Dal
momento in cui inizia la votazione su un argomento
sottoposto al giudizio del Consiglio, nessuno può più
prendere la parola. Ogni proposta è approvata quando sia
stata votata favorevolmente dalla metà più uno dei votanti.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
10) I verbali
delle riunioni del C.I. saranno redatti dal segretario su
apposito registro depositato presso il Presidente della G.E.,
a disposizione di tutte le componenti della scuola. Ciascun
verbale dovrà contenere l’o.d.g. della riunione, la sintesi
delle discussioni, il testo delle delibere presentate,
l’esito delle votazioni, il nominativo dei componenti il
C.I. in ordine agli interventi compiuti, nonché le
dichiarazioni che i componenti chiedono espressamente che
vengano iscritte. Copie delle delibere sarà esposta all’albo
della scuola entro cinque giorni dalla data di approvazione.
Il verbale viene letto e approvato all’inizio della seduta
successiva.
11) Le proposte di
delibera devono essere discusse, votate, verbalizzate su un
testo scritto, consegnato al segretario. Le delibere del
C.I. si intendono approvate quando sia favorevole la
maggioranza dei voti validamente espressi. Ai sensi
dell’art. 6 D.P.R. del n. 416/1974 la G.E. darà esecuzione
alle delibere approvate dal C.I.- Per le delibere di spesa
darà assenso, accertata la copertura finanziaria dei
capitoli di bilancio interessati e la disponibilità di
fondi; tutte le delibere, che comportano oneri per la
scuola, dovranno stabilire anche i capitoli di spesa sui
quali tali oneri dovranno essere addebitati.
12) Il C.I. può
costituire al proprio interno per materie specifiche e di
particolare importanza, delle commissioni di lavoro, che
svolgono la loro attività secondo le direttive e i tempi
stabiliti dal C.I.- Dette commissioni sono composte da
rappresentanza di ciascuna componente. I risultati dei
lavori sono esposti dal coordinatore al C.I.
13) I componenti
il C.I. i quali non intervengono, senza giustificati motivi,
a tre sedute consecutive, decadono dalla carica e vengono
surrogati con le modalità previste dal D.P.R. 416 /1974.
14) La G.E. è
convocata dal suo Presidente ogni qual volta è indetta la
riunione del C.I., o su richiesta di almeno due dei suoi
membri. La convocazione può essere telefonica con un
preavviso di almeno 48 ore e l’orario dovrà essere
compatibile con gli impegni di lavoro dei suoi componenti.
Le riunioni della G.E. sono valide con la presenza di almeno
quattro dei suoi componenti, e la seduta non supererà, di
norma, le due ore.
15) Entro i
termini previsti dalle normative vigenti ………………………………………….
16) Il C.I. si
prefigge di mantenere contatti con il Collegio dei Docenti,
con il personale non docente, con i Consigli di Classe, con
il Comitato dei Genitori a mezzo del D. S., che curerà il
raccordo tra le diverse componenti e le loro articolazioni
all’interno dell’Istituto e sul territorio, anche delegando
le relative funzioni ai collaboratori che agiranno in
raccordo con le Figure Strumentali di volta in volta
competenti. |