STATUTO DEGLI
STUDENTI
DPR 24 giugno 1998,
n. 249
Regolamento recante lo
Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola
secondaria
(in GU 29 luglio 1998, n. 175)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma 5, della Costituzione;
Visto l'articolo 328 del decreto legislativo 16 aprile 1994,
n.297;
Visto l'articolo 21, commi 1, 2, e 13 della legge 15 marzo
1997, n.59;
Vista la legge 27 maggio 1991, n.176, di ratifica della
Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il
20 novembre 1989;
Visti gli articoli 104, 105 e 106 del D.P.R. 9 ottobre 1990,
n.309;
Visti gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 5
febbraio 1992, n.104;
Visto l'articolo 36 della legge 6 marzo 1998, n.40;
Visto il D.P.R. 10 ottobre 1996, n.567;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n.400;
Visto il parere espresso dal Consiglio nazionale della
pubblica istruzione nella Adunanza del 10 febbraio 1998;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla
Sezione consultiva per gli atti normativi nella Adunanza del
4 maggio 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata
nella riunione del 29 maggio 1998;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione
ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO
"Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola
secondaria"
Art. 1 (Vita della
comunità scolastica)
1.
La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo
studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della
coscienza critica.
2.
La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di
esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta
alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In
essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli,
opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la
realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle
potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di
svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla
Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti
dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i
principi generali dell'ordinamento italiano.
3.
La comunità scolastica, interagendo con la più ampia
comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo
progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle
relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo
della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione
alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di
genere, del loro senso di responsabilità e della loro
autonomia individuale e persegue il raggiungimento di
obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione
delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4.
La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di
espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul
rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono,
quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni
barriera ideologica, sociale e culturale.
Art. 2 (Diritti)
1.
Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e
professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche
attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia
aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la
continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni
personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata
informazione, la possibilità di formulare richieste, di
sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare
iniziative autonome.
2.
La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi
componenti e tutela il diritto dello studente alla
riservatezza.
3.
Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e
sulle norme che regolano la vita della scuola.
4.
Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e
responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici
e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di
istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo
sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e
definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione
della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri
e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a
una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare
un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare
i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il
proprio rendimento.
5.
Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante
sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola
secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono
essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una
consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le
stesse modalità possono essere consultati gli studenti della
scuola media o i loro genitori.
6.
Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed
esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le
attività curricolari integrative e tra le attività
aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività
didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative
sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto
dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli
studenti.
7.
Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita
culturale e religiosa della comunità alla quale
appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative
volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e
cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
8.
La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le
condizioni per assicurare:
a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della
persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche
mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli
studenti e dalle loro associazioni;
c) iniziative
concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di
svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della
dispersione scolastica;
d) la salubrità e
la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a
tutti gli studenti, anche con handicap;
e) la disponibilità
di un'adeguata strumentazione tecnologica;
f) servizi di
sostegno e promozione della salute e di assistenza
psicologica.
9.
La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento
l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli
studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.
10.
I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e
disciplinano l'esercizio del diritto di associazione
all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto
degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative
all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da
parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno
parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la
continuità del legame con gli ex studenti e con le loro
associazioni.
Art. 3 (Doveri)
1.
Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi
e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti
del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della
scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche
formale, che chiedono per se stessi.
3.
Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro
doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento
corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.
4.
Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni
organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei
singoli istituti.
5.
Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le
strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a
comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare
danni al patrimonio della scuola.
6.
Gli studenti condividono la responsabilità di rendere
accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come
importante fattore di qualità della vita della scuola.
Art. 4 (Disciplina)
1.
I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche
individuano i comportamenti che configurano mancanze
disciplinari con riferimento ai doveri elencati
nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti
all'interno della comunità scolastica e alle situazioni
specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli
organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento,
secondo i criteri di seguito indicati.
2.
I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e
tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al
ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità
scolastica.
3.
La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può
essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato
prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna
infrazione disciplinare connessa al comportamento può
influire sulla valutazione del profitto.
4.
In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né
indirettamente, la libera espressione di opinioni
correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui
personalità.
5.
Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla
infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al
principio della riparazione del danno. Esse tengono conto
della situazione personale dello studente. Allo studente è
sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in
favore della comunità scolastica.
6.
Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento
dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo
collegiale.
7.
Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità
scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o
reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori
ai quindici giorni.
8.
Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per
quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi
genitori tale da preparare il rientro nella comunità
scolastica.
9.
L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica
può essere disposto anche quando siano stati commessi reati
o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal
caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla
gravità del reato ovvero al permanere della situazione di
pericolo. Si applica per quanto possibile il disposto del
comma 8.
10.
Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o
la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo
stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità
scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di
iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
11.
Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le
sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e
sono applicabili anche ai candidati esterni.
Art. 5
(Impugnazioni)
1.Per
l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 4, comma7,
e per i relativi ricorsi si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 328, commi 2 e 4, del decreto legislativo 16
febbraio 1994, n. 297.
2.
Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui al
comma 1 è ammesso ricorso, da parte degli studenti nella
scuola secondaria superiore e da parte dei genitori nella
scuola media, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro
irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla
scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle
singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno
un rappresentante degli studenti nella scuola secondaria
superiore e dei genitori nella scuola media.
3.
L'organo di garanzia di cui al comma 2 decide, su richiesta
degli studenti della scuola secondaria superiore o di
chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano
all'interno della scuola in merito all'applicazione del
presente regolamento.
4.
Il dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica
decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti
della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia
interesse, contro le violazioni del presente regolamento,
anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione
è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia
composto per la scuola secondaria superiore da due studenti
designati dalla consulta provinciale, da tre docenti e da un
genitore designati dal consiglio scolastico provinciale, e
presieduto da una persona di elevate qualità morali e civili
nominata dal dirigente dell'Amministrazione scolastica
periferica. Per la scuola media in luogo degli studenti sono
designati altri due genitori.
Art. 6 (Disposizioni
finali)
1.
I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti
dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o
modificati previa consultazione degli studenti nella scuola
secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.
2.
Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di
ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli
studenti all'atto dell'iscrizione.
3.
È abrogato il capo III del R.D. 4 maggio 1925, n. 653.
Il presente decreto,
munito del sigillo dello Stato,
sarà inserito nella
Raccolta ufficiale
degli atti normativi
della Repubblica
Ministero
dell’Istruzione Università e Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la
Partecipazione e la Comunicazione
Nella Gazzetta n.
293 del 18.12.2007 è stato pubblicato il D.P.R n. 235
del 21 novembre 2007 - Regolamento che apporta modifiche ed
integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente
lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola
secondaria.
Roma, 31
luglio 2008
PREMESSA
I fatti di cronaca
che hanno interessato la scuola, negli ultimi anni, dalla
trasgressione delle comuni regole di convivenza sociale agli
episodi più gravi di violenza e bullismo hanno determinato
l’opportunità di integrare e migliorare lo Statuto delle
Studentesse e degli Studenti, approvato con DPR n. 249/1998.
La scuola, infatti, quale luogo di crescita civile e
culturale della persona, rappresenta, insieme alla famiglia,
la risorsa più idonea ad arginare il rischio del dilagare di
un fenomeno di caduta progressiva sia della cultura
dell’osservanza delle regole sia della consapevolezza che la
libertà personale si realizza nel rispetto degli altrui
diritti e nell’adempimento dei propri doveri.
Il compito della
scuola, pertanto, è quello di far acquisire non solo
competenze, ma anche valori da trasmettere per formare
cittadini che abbiano senso di identità, appartenenza e
responsabilità .
Al raggiungimento
di tale obiettivo è chiamata l’autonomia scolastica, che
consente alle singole istituzioni scolastiche di programmare
e condividere con gli studenti, con le famiglie, con le
altre componenti scolastiche e le istituzioni del
territorio, il percorso educativo da seguire per la crescita
umana e civile dei giovani.
Ed infatti obiettivo delle norme introdotte con il
regolamento in oggetto, non è solo la previsione di sanzioni
più rigide e più adeguate a rispondere a fatti di gravità
eccezionale quanto, piuttosto la realizzazione di
un’alleanza educativa tra famiglie, studenti ed operatori
scolastici, dove le parti assumano impegni e responsabilità
e possano condividere regole e percorsi di crescita degli
studenti.
Con le recenti
modifiche non si è voluto quindi stravolgere l’impianto
culturale e normativo che sta alla base dello Statuto delle
studentesse e degli studenti e che rappresenta, ancora oggi,
uno strumento fondamentale per l’affermazione di una cultura
dei diritti e dei doveri tra le giovani generazioni di
studenti. Tuttavia, a distanza di quasi dieci anni dalla sua
emanazione, dopo aver sentito le osservazioni e le proposte
delle rappresentanze degli studenti e dei genitori, si
è ritenuto necessario apportare delle modifiche alle
norme che riguardano le sanzioni disciplinari (art. 4) e le
relative impugnazioni (art. 5).
In particolare,
anche di fronte al diffondersi nelle comunità scolastiche di
fenomeni, talvolta gravissimi, di violenza, di bullismo o
comunque di offesa alla dignità ed al rispetto della persona
umana, si è inteso introdurre un apparato normativo che
consenta alla comunità educante di rispondere ai fatti sopra
citati con maggiore severità sanzionatoria.
Si è infatti voluto
offrire alle scuole la possibilità di sanzionare con la
dovuta severità, secondo un criterio di gradualità e di
proporzionalità, quegli episodi disciplinari che, pur
rappresentando un’esigua minoranza rispetto alla totalità
dei comportamenti aventi rilevanza disciplinare, risultano
particolarmente odiosi ed intollerabili, soprattutto se
consumati all’interno dell’istituzione pubblica preposta
all’educazione dei giovani. La scuola deve poter avere gli
strumenti concreti di carattere sia educativo che
sanzionatorio per far comprendere ai giovani la gravità ed
il profondo disvalore sociale di atti o comportamenti
di violenza, di sopraffazione nei confronti di coetanei
disabili, portatori di handicap o, comunque, che si trovino
in una situazione di difficoltà. Comportamenti che, come
afferma chiaramente la norma, configurino delle fattispecie
di reati che violano la dignità ed il rispetto della persona
umana o che mettano in pericolo l’incolumità delle persone e
che, al contempo, nei casi più gravi, siano caratterizzati
dalla circostanza di essere stati ripetuti dalla stessa
persona, nonostante per fatti analoghi fosse già stato
sanzionato, e che quindi siano connotati da una particolare
gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale
nell’ambito della comunità scolastica. Di fronte a tali
situazioni, che la norma descrive in via generale, la scuola
deve poter rispondere con fermezza ed autorevolezza al fine
di svolgere pienamente il suo ruolo educativo e, al tempo
stesso, di prevenire il verificarsi dei predetti fatti.
I comportamenti
riprovevoli, e connotati da un altissimo grado di disvalore
sociale, non possono essere trattati al pari delle comuni
infrazioni disciplinari, ma devono poter essere sanzionati
con maggiore rigore e severità, secondo un principio di
proporzionalità tra la sanzione irrogabile e l’infrazione
disciplinare commessa.
L’inasprimento delle sanzioni, per i gravi o gravissimi
episodi sopra citati, si inserisce infatti in un quadro più
generale di educazione alla cultura della legalità intesa
come rispetto della persona umana e delle regole poste a
fondamento della convivenza sociale.
CONTENUTO DEI
REGOLAMENTI D’ISTITUTO
Occorre
innanzitutto premettere che destinatari delle norme
contenute nello Statuto delle Studentesse e degli Studenti
sono gli alunni delle scuole secondarie di 1° e 2°
grado. Per gli alunni della scuola elementare risulta ancora
vigente il Regio Decreto 26 aprile 1928, n. 1927, salvo che
con riferimento alle disposizioni da ritenersi abrogate per
incompatibilità con la disciplina successivamente
intervenuta. Le disposizioni così sopravvissute devono poi
essere comunque "attualizzate" tramite la contestuale
applicazione delle regole generali sull’azione
amministrativa derivanti dalla L. n 241/1990, come più
avanti si ricorderanno.
La legge n. 241/1990, che detta norme sul procedimento
amministrativo, costituisce comunque il quadro di
riferimento di carattere generale per gli aspetti
procedimentali dell’azione disciplinare nei confronti degli
studenti.
Il D.P.R. in oggetto apporta sostanziali novità in materia
di disciplina, con specifico riferimento alle infrazioni
disciplinari, alle sanzioni applicabili e all’impugnazione
di quest’ultime.
Le modifiche
introdotte impongono alle singole istituzioni scolastiche di
adeguare ad esse i regolamenti interni.
Appare necessario,
a seguito delle modifiche introdotte dal D.P.R. in oggetto,
ricapitolare i contenuti dei regolamenti d’istituto in tema
di disciplina, come risultanti unitariamente dalle vecchie e
dalle nuove norme.
Detti regolamenti dovranno individuare:
1. le mancanze
disciplinari. Partendo dalla previsione dell’ art. 3 del
citato D.P.R. n 249/98, che individua dei macro-doveri
comportamentali facenti riferimento ad ambiti generali del
vivere insieme, i regolamenti delle istituzioni scolastiche
devono declinare gli stessi, tramite la specificazione di
doveri e/o divieti di comportamento e di condotta.
2. le sanzioni
da correlare alle mancanze disciplinari. Le sanzioni diverse
dall’allontanamento dalla comunità scolastica sono
appannaggio del regolamento delle istituzioni scolastiche,
che quindi le dovrà specificatamente individuare. A tal fine
le istituzioni scolastiche si ispireranno al principio
fondamentale della finalità educativa e "costruttiva"
e non solo punitiva della sanzione e alla non interferenza
tra sanzione disciplinare e valutazione del profitto (art 4,
comma 3, DPR 249). Quello che si richiede alle scuole è uno
sforzo di tipizzazione di quei comportamenti generali cui
ricollegare le sanzioni e non un rinvio generico allo
Statuto delle studentesse e degli studenti, che di per sé
non contiene fattispecie tipizzate, se non nei casi
gravissimi.
3. gli organi
competenti a comminare le sanzioni. Il regolamento
d’istituto è chiamato ad identificare gli organi competenti
ad irrogare le sanzioni diverse dall’allontanamento
dalla comunità scolastica (ad es. docente, dirigente
scolastico o consiglio di classe). Le sanzioni
comportanti l’allontanamento dalla comunità scolastica
sono, inoltre, riservate dal D.P.R. alla competenza del
Consiglio di Classe e del Consiglio d’Istituto.
Al riguardo va osservato che, a seguito delle recenti
modifiche normative, la competenza di irrogare sanzioni che
comportino l’allontanamento non viene più attribuita
genericamente in capo ad un organo collegiale, come avveniva
nel testo normativo previgente.
E’ stato,
viceversa, specificato dall’art. 4 comma 6 che: a) le
sanzioni ed i provvedimenti che comportano l’allontanamento
dalla comunità scolastica per un periodo inferiore a 15
giorni sono sempre adottati dal CONSIGLIO DI CLASSE;
b) le sanzioni che comportano un allontanamento superiore a
15 giorni, ivi compresi l’allontanamento fino al termine
delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la
non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di
studi, sono sempre adottate dal CONSIGLIO DI ISTITUTO.
In particolare, con riferimento al Consiglio di classe si
deve ritenere che l’interpretazione maggiormente conforme al
disposto normativo (art. 5 D.Lgs. n. 297/1994) sia nel senso
che tale organo collegiale quando esercita la competenza in
materia disciplinare deve operare nella composizione
allargata a tutte le componenti, ivi compresi pertanto gli
studenti e i genitori, fatto salvo il dovere di astensione
(es. qualora faccia parte dell’organo lo studente sanzionato
o il genitore di questi)e di successiva e conseguente
surroga.
4. il
procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari,
con specifico riferimento ad es. alla forma e alle
modalità di contestazione dell’addebito; forma e
modalità di attuazione del contraddittorio; termine di
conclusione.
5. procedure di
elaborazione condivisa e sottoscrizione del Patto educativo
di corresponsabilità. E’ questo un ulteriore e
nuovo elemento di contenuto del regolamento d’istituto,
introdotto dal D.P.R.n. 235 del 2007.
PRINCIPI GENERALI
Occorre tener
presente che il nuovo testo normativo tende a sottolineare
la funzione educativa della sanzione disciplinare,
rafforzando la possibilità di recupero dello studente
attraverso attività di natura sociale, culturale ed in
generale a vantaggio della comunità scolastica (Art. 4
comma 2).
Pertanto i
regolamenti d’istituto individueranno le sanzioni
disciplinari rispondenti alla predetta finalità, per
esempio, le attività di volontariato nell’ambito della
comunità scolastica, le attività di segreteria, la pulizia
dei locali della scuola, le piccole manutenzioni, l’attività
di ricerca, il riordino di cataloghi e di archivi presenti
nelle scuole,la frequenza di specifici corsi di formazione
su tematiche di rilevanza sociale o culturale, la produzione
di elaborati (composizioni scritte o artistiche) che
inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di
rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola,
etc.
Le misure sopra
richiamate, alla luce delle recenti modifiche si configurano
non solo come sanzioni autonome diverse dall’allontanamento
dalla comunità scolastica, ma altresì come misure accessorie
che si accompagnano alle sanzioni di allontanamento dalla
comunità stessa .
Le norme introdotte
dal D.P.R. 235, però, tendono anche a sanzionare con
maggiore rigore i comportamenti più gravi, tenendo conto,
non solo della situazione personale dello studente, ma anche
della gravità dei comportamenti e delle conseguenze
da essi derivanti. Nell’attuazione delle suddette sanzioni,
infatti, occorrerà ispirarsi al principio di gradualità
della sanzione, in stretta correlazione con la gravità
della mancanza disciplinare commessa.
Occorre, inoltre,
sottolineare che le sanzioni disciplinari sono sempre
temporanee ed ispirate, per quanto possibile, alla
riparazione del danno. (Art.4 – Comma 5).
Ove il fatto
costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile
come reato in base all’ordinamento penale, si ricorda che il
dirigente scolastico sarà tenuto alla presentazione di
denuncia all’autorità giudiziaria penale in applicazione
dell’art 361 c.p..
CLASSIFICAZIONE
DELLE SANZIONI
Per maggiore
chiarezza, si riporta una classificazione delle
sanzioni disciplinari secondo un crescendo di gravità.
A tal proposito va precisato che, le esemplificazioni che
seguono non sono esaustive delle possibili mancanze
disciplinari, né delle possibili sanzioni, ma scaturiscono
da una ampia ricognizione delle esperienze di molte scuole e
dei loro regolamenti d’istituto.
A) Sanzioni diverse
dall’allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica
(art. 4 – Comma 1)
Si tratta di
sanzioni non tipizzate né dal D.P.R. n. 249 né dal D.P.R. n.
235, ma che devono essere definite ed individuate dai
singoli regolamenti d’istituto, insieme, come già detto nel
paragrafo precedente, alle mancanze disciplinari, agli
organi competenti ad irrogarle ed alle procedure
B)
Sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello
studente dalla comunità scolastica per un periodo non
superiore a 15 giorni ( Art. 4 - Comma 8):
Tale sanzione -
adottata dal Consiglio di Classe - è comminata
soltanto in caso di gravi o reiterate infrazioni
disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui
all’art. 3 del D.P.R. n. 249/98.
Durante il suddetto
periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo
studente e con i suoi genitori al fine di
preparare il rientro dello studente sanzionato nella
comunità scolastica.
C) Sanzioni che
comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla
comunità scolastica per un periodo superiore a 15
giorni (Art. 4 – Comma 9).
Le suddette
sanzioni sono adottate dal Consiglio d’istituto, se
ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:
1) devono essere stati commessi "reati che violino la
dignità e il rispetto della persona umana ( ad es. violenza
privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura
sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione
di pericolo per l’incolumità delle persone (ad es. incendio
o allagamento);
2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da
richiedere una deroga al limite dell’allontanamento fino a
15 giorni previsto dal 7° comma dell’art. 4 dello Statuto.
In tal caso la durata dell’allontanamento è adeguata alla
gravità dell’infrazione, ovvero al permanere della
situazione di pericolo.
Si precisa che
l’iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola
può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare
una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa
penale.
Tali fatti devono
risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti
indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti
che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla
magistratura inquirente e definitivamente acclarati con
successiva sentenza del giudice penale.
Nei periodi di
allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove
- in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove
necessario, con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria -
un percorso di recupero educativo mirato
all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro,
ove possibile, nella comunità scolastica.
D) Sanzioni che
comportano l’allontanamento dello studente dalla
comunità scolastica fino al termine dell’anno scolastico
( Art. 4 - comma 9bis):
L’irrogazione di
tale sanzione, da parte del Consiglio d’Istituto,
è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente
ricorrenti:
1) devono ricorrere
situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la
dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di
grave violenza o connotati da una particolare gravità tali
da determinare seria apprensione a livello sociale;
2) non sono
esperibili interventi per un reinserimento responsabile e
tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno
scolastico;
Con riferimento
alle sanzioni di cui ai punti C e D, occorrerà evitare che
l’applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto
implicito, il superamento dell’orario minimo di frequenza
richiesto per la validità dell’anno scolastico. Per questa
ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva
attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni
per i quali si vuole disporre l’allontanamento dello
studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle
norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero
di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per
lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.
E)
Sanzioni che comportano l’esclusione dello studente
dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di
stato conclusivo del corso di studi (Art. 4 comma 9 bis
e 9 ter)
Nei casi più
gravi di quelli già indicati al punto D ed al ricorrere
delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio
d’istituto può disporre l’esclusione dello studente dallo
scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato
conclusivo del corso di studi (Comma 9 bis).
E’ importante
sottolineare che le sanzioni disciplinari di cui ai
punti B,C,D ed E possono essere irrogate soltanto previa
verifica, da parte dell’istituzione scolastica, della
sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si
evinca la responsabilità disciplinare dello studente
(Comma 9 ter).
* * *
La sanzione
disciplinare, inoltre, deve specificare in maniera chiara
le motivazioni che hanno reso necessaria
l’irrogazione della stessa (art. 3 L. 241/1990) . Più la
sanzione è grave e più sarà necessario il rigore
motivazionale, anche al fine di dar conto del rispetto del
principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione
medesima.
Nel caso di
sanzioni che comportano l’allontanamento fino alla fine
dell’anno scolastico, l’esclusione dallo scrutinio finale,
la non ammissione agli esami di stato, occorrerà, anche
esplicitare i motivi per cui "non siano esperibili
interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo
dello studente nella comunità durante l’anno scolastico".
Di norma, (si
rinvia in proposito alle disposizioni sull’autonomia
scolastica) le sanzioni disciplinari, al pari delle
altre informazioni relative alla carriera dello
studente, vanno inserite nel suo fascicolo personale
e, come quest’ultimo, seguono lo studente in occasione
di trasferimento da una scuola ad un’altra o di passaggio da
un grado all’altro di scuola. Infatti, le sanzioni
disciplinari non sono considerati dati sensibili, a meno che
nel testo della sanzione non si faccia riferimento a dati
sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti
che hanno dato luogo alla sanzione stessa (es. violenza
sessuale). In tali circostanze si applica il principio
dell’indispensabilità del trattamento dei dati sensibili che
porta ad operare con "omissis" sull’identità delle persone
coinvolte e comunque nel necessario rispetto del D.Lgs. n.
196 del 2003 e del DM 306/2007.
Ai fini comunque di non creare pregiudizi nei confronti
dello studente che opera il passaggio all’altra scuola si
suggerisce una doverosa riservatezza circa i fatti che hanno
visto coinvolto lo studente.
Va sottolineato, inoltre, che il cambiamento di scuola non
pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, ma esso
segue il suo iter fino alla conclusione.
Ovviamente i
regolamenti d’istituto dovranno contenere anche precisazioni
in ordine a quanto precede.
IMPUGNAZIONI
Per quanto attiene
all’impugnazione (Art. 5) delle suddette
sanzioni disciplinari le modifiche introdotte dal
regolamento in questione sono finalizzate a garantire da un
lato "il diritto di difesa" degli studenti e,
dall’altro, la snellezza e rapidità del procedimento,
che deve svolgersi e concludersi alla luce di quanto
previsto, della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
Va rammentato,
infatti, che il procedimento disciplinare verso gli alunni è
azione di natura amministrativa, per cui il procedimento che
si mette in atto costituisce procedimento amministrativo, al
quale si applica la normativa introdotta dalla Legge
n. 241/90 e successive modificazioni, in tema di avvio del
procedimento, formalizzazione dell’istruttoria, obbligo di
conclusione espressa, obbligo di motivazione e termine.
Il sistema di impugnazioni delineato dall’art. 5 del D.P.R.
non incide automaticamente sull’esecutività della sanzione
disciplinare eventualmente irrogata, stante il principio
generale che vuole dotati di esecutività gli atti
amministrativi pur non definitivi: la sanzione potrà essere
eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione,
salvo quanto diversamente stabilito nel regolamento di
istituto.
Contro le sanzioni
disciplinari anzidette è ammesso ricorso da parte di
chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti),
entro quindici giorni dalla comunicazione ad un apposito
Organo di Garanzia interno alla scuola, istituito e
disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni
scolastiche.
L’organo di
garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni (Art.
5 - Comma 1).
Qualora l’organo di
garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non
potrà che ritenersi confermata.
Si evidenzia che il Regolamento di modifica dello Statuto ha
meglio definito, anche se non rigidamente, nel rispetto
delle autonomie delle singole istituzioni scolastiche – la
sua composizione. Esso – sempre presieduto dal Dirigente
Scolastico - di norma, si compone , per la scuola
secondaria di 2° grado da un docente designato dal
consiglio d’istituto, da un rappresentante eletto dagli
studenti e da un rappresentante eletto dai genitori; per la
scuola secondaria di 1° grado, invece, da un docente
designato dal Consiglio d’istituto e da due rappresentanti
eletti dai genitori (Art. 5 - Comma 1).
A proposito va
sottolineato che i regolamenti dovranno precisare:
a)
la composizione del suddetto organo in ordine:
1) al n. dei suoi
membri, che in ragione delle componenti scolastiche che
devono rappresentare non possono essere meno di quattro;
2) alle procedure
di elezione e subentro dei membri, nonché alla possibilità
di nominare membri supplenti, in caso di incompatibilità
(es. qualora faccia parte dell’O.G. lo stesso soggetto che
abbia irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (es.
qualora faccia parte dell’O.G. lo studente sanzionato o un
suo genitore)
b) il funzionamento
dell’organo di garanzia, nel senso che
occorrerà precisare:
1) se tale organo
in prima convocazione debba essere "perfetto"(deliberazioni
valide se sono presenti tutti i membri) e magari in seconda
convocazione funzioni solo con i membri effettivamente
partecipanti alla seduta o se, al contrario, non sia mai
necessario, per la validità delle deliberazioni, che siano
presenti tutti i membri;
2) il valore
dell’astensione di qualcuno dei suoi membri (se influisca o
meno sul conteggio dei voti).
L’organo di garanzia decide - su richiesta degli
studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi
abbia interesse - anche sui conflitti che
sorgono all’interno della scuola in merito all’applicazione
del presente regolamento (Art. 5 Comma 2).
ORGANO DI
GARANZIA REGIONALE
Il comma 3 del
citato art. 5 modifica l’ulteriore fase di impugnatoria: la
competenza a decidere sui reclami contro le violazioni dello
Statuto, anche contenute nei regolamenti d’istituto, già
prevista dall’originario testo del DPR 249, viene
specificatamente attribuita alla competenza del Direttore
dell’Ufficio scolastico regionale.
Il rimedio in esame, attraverso la valutazione della
legittimità del provvedimento in materia disciplinare, potrà
costituire occasione di verifica del rispetto delle
disposizioni contenute nello Statuto sia nell’emanazione del
provvedimento oggetto di contestazione sia nell’emanazione
del regolamento d’istituto ad esso presupposto.
E’ da ritenersi che, in tal caso, il termine per la
proposizione del reclamo sia di quindici giorni, in analogia
con quanto previsto dal comma 1 dell’art. 5, decorrenti
dalla comunicazione della decisione dell’organo di garanzia
della scuola o dallo spirare del termine di decisione ad
esso attribuito.
La decisione è
subordinata al parere vincolante di un organo di
garanzia regionale di nuova istituzione – che dura
in carica due anni scolastici. Detto organo - presieduto
dal Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale o da un suo
delegato – è composto, di norma, per la scuola
secondaria di II grado, da due studenti designati
dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli
studenti, da tre docenti e da un genitore
designati nell’ambito della comunità scolastica
regionale. Per la scuola secondaria di I grado, in luogo
degli studenti sono designati altri due genitori.
Con riferimento
alla designazione dei genitori, nel rispetto dell’autonoma
decisione di ciascun Ufficio Scolastico Regionale, si
suggerisce che la stessa avvenga nell’ambito dei
rappresentanti del Forum Regionale delle Associazioni dei
genitori (FORAGS).
Per quanto
concerne, invece la designazione dei docenti, lasciata
alla competenza dei Direttori degli Uffici Scolastici
Regionali, la scelta potrà tener conto, per quanto
possibile, dell’opportunità di non procurare aggravi di
spesa in ordine al rimborso di titoli di viaggio.
L’organo di
garanzia regionale, dopo aver verificato la corretta
applicazione della normativa e dei regolamenti, procede
all’istruttoria esclusivamente sulla base della
documentazione acquisita o di memorie scritte prodotte
da chi propone il reclamo o dall’Amministrazione (Comma 4).
Non è consentita in ogni caso l’audizione orale del
ricorrente o di altri controinteressati.
Il comma 5 fissa
il termine perentorio di 30 giorni, entro il quale
l’organo di garanzia regionale deve esprimere il proprio
parere. Qualora entro tale termine l‘organo di
garanzia non abbia comunicato il parere o
rappresentato esigenze istruttorie, per cui il termine è
sospeso per un periodo massimo di 15 giorni e per una sola
volta (Art.16 - comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241),
il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale può decidere
indipendentemente dal parere.
PATTO EDUCATIVO DI
CORRESPONSABILITÀ
Si tratta di
un’assoluta novità (art. 5-bis dello Statuto), in diverse
scuole già anticipata dalla prassi in essere.
La disposizione di cui all’art. 5 bis va coordinata con le
altre disposizioni dello Statuto ed in particolare, laddove
fa riferimento a "diritti e doveri nel rapporto fra
istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie", essa
va coordinata con gli artt. 2 e 3 che prevedono già
"diritti" e "doveri" degli studenti, anche al fine di
distinguere il Patto educativo di corresponsabilità, così
introdotto, dal regolamento d’istituto e/o di disciplina.
Può allora osservarsi che i destinatari naturali del patto
educativo di cui alla disposizione in questione siano i
genitori, ai quali la legge attribuisce in primis
il dovere di educare i figli (art. 30 Cost., artt. 147, 155,
317 bis c.c.)
L’obiettivo del patto educativo, in sostanza, è quello di
impegnare le famiglie, fin dal momento dell’iscrizione, a
condividere con la scuola i nuclei fondanti dell’azione
educativa.
La scuola
dell’autonomia può svolgere efficacemente la sua funzione
educativa soltanto se è in grado di instaurare una sinergia
virtuosa, oltre che con il territorio, tra i soggetti che
compongono la comunità scolastica: il dirigente scolastico,
il personale della scuola, i docenti, gli studenti ed i
genitori. L’introduzione del patto di corresponsabilità è
orientata a porre in evidenza il ruolo strategico che può
essere svolto dalle famiglie nell’ambito di un’alleanza
educativa che coinvolga la scuola, gli studenti ed i loro
genitori ciascuno secondo i rispettivi ruoli e
responsabilità.
Il "patto" vuole
essere dunque uno strumento innovativo attraverso il quale
declinare i reciproci rapporti, i diritti e i doveri che
intercorrono tra l’istituzione scolastica e le famiglie.
La norma, contenuta
nell’art. 5 bis, si limita ad introdurre questo strumento
pattizio e a definire alcune caratteristiche generali
lasciando alla libertà delle singole istituzioni scolastiche
autonome il compito di definire contenuti e modelli
applicativi che devono scaturire dalle esigenze reali e
dall’esperienza concreta delle scuole, non potendo essere
astrattamente enucleati a livello centrale.
Ad esempio, a
fronte del ripetersi di episodi di bullismo o di vandalismo,
ritenendosi di orientare prioritariamente l’azione educativa
al rispetto dell’ "altro", sia esso persona o patrimonio, la
scuola opererà su un doppio versante: da un lato potrà
intervenire sulla modifica del regolamento d’istituto
individuando le sanzioni più adeguate, dall’altro, si
avvarrà del Patto educativo di corresponsabilità, per
rafforzare la condivisione da parte dei genitori delle
priorità educative e del rispetto dei diritti e dei doveri
di tutte le componenti presenti nella scuola.
Ciò consente di distinguere dunque, sul piano concettuale,
il Patto educativo di corresponsabilità dal regolamento
d’istituto.
Patto condiviso tra
scuola e famiglia sulle priorità educative il primo,
vincolante con la sua sottoscrizione; atto unilaterale della
scuola verso i propri studenti teso a fornire loro la
specificazione dei comportamenti ad essi consentiti o
vietati il secondo, vincolante con la sua adozione e
pubblicazione all’albo.
L’azione della scuola tesa alla sottoscrizione del Patto
potrà costituire occasione per la diffusione della
conoscenza della parte disciplinare del regolamento
d’istituto (così come degli altri "documenti" di carattere
generale che fondano le regole della comunità scolastica,
quali il Piano dell’offerta formativa e la Carta dei
servizi), ma i due atti dovranno essere tenuti distinti
nelle finalità e nel contenuto.
Appare il caso di
evidenziare che l’introduzione del Patto di
corresponsabilità si inserisce all’interno di una linea di
interventi di carattere normativo e amministrativo
attraverso i quali si sono voluti richiamare ruoli e
responsabilità di ciascuna componente della comunità
scolastica: docenti, dirigenti scolastici, studenti e, da
ultimo, genitori. Al fine di consentire all’istituzione
scolastica di realizzare con successo le finalità educative
e formative cui è istituzionalmente preposta, ciascun
soggetto è tenuto ad adempiere correttamente ai doveri che
l’ordinamento gli attribuisce. In questa ottica, pertanto,
gli studenti sono tenuti ad osservare i doveri sanciti dallo
Statuto degli studenti e delle studentesse, in particolare
quelli contemplati negli articoli 3 e 4 del D.P.R. 24 giugno
1998, n. 249 come modificato ed integrato dal recente D.P.R.
21 novembre 2007, n. 235; il personale docente quelli
attinenti alla deontologia professionale enucleati dalla
legge e dai Contratti collettivi nazionali di lavoro.
L’inosservanza di
tali doveri comporterà, per gli studenti, l’applicazione
delle sanzioni disciplinari secondo il sistema che è stato
sopra illustrato, per il personale scolastico, l’esercizio
rigoroso, tempestivo ed efficace del potere disciplinare
anche alla luce di quanto previsto dalla più recente
normativa (si veda, in particolare, la circolare n. 72 del
19 dicembre 2006 del M.P.I. - Procedimenti e sanzioni
disciplinari nel comparto scuola. Linee di indirizzo
generali - e l’art. 2 comma 1 del D.L. 7 settembre 2007
n.147, convertito, con modificazioni, nella Legge 25 ottobre
2007 n.176).
Con particolare
riferimento alla responsabilità civile che può insorgere a
carico dei genitori, soprattutto in presenza di gravi
episodi di violenza, di bullismo o di vandalismo, per
eventuali danni causati dai figli a persone o cose durante
il periodo di svolgimento delle attività didattiche, si
ritiene opportuno far presente che i genitori, in sede di
giudizio civile, potranno essere ritenuti direttamente
responsabili dell’accaduto, anche a prescindere dalla
sottoscrizione del Patto di corresponsabilità, ove venga
dimostrato che non abbiano impartito ai figli un’educazione
adeguata a prevenire comportamenti illeciti. Tale
responsabilità, riconducibile ad una colpa in educando,
potrà concorrere con le gravi responsabilità che possono
configurarsi anche a carico del personale scolastico, per
colpa in vigilando, ove sia stato omesso il necessario e
fondamentale dovere di sorveglianza nei confronti degli
studenti.
Sulla base di
quanto sopra chiarito, e nell’ambito delle valutazioni
autonome di ciascuna istituzione scolastica, il Patto di
corresponsabilità potrà contenere degli opportuni richiami e
rinvii alle disposizioni previste in materia dalla normativa
vigente, allo scopo di informare le famiglie dei doveri e
delle responsabilità gravanti su di loro in uno spirito di
reciproca collaborazione che deve instaurarsi tra le diverse
componenti della comunità scolastica.
Infatti i doveri di
educazione dei figli e le connesse responsabilità, non
vengono meno per il solo fatto che il minore sia affidato
alla vigilanza di altri (art. 2048 c.c., in relazione
all’art. 147 c.c.)..
La responsabilità
del genitore (art. 2048, primo comma, c.c.) e quella del
"precettore" (art. 2048, secondo comma c.c.) per il
fatto commesso da un minore affidato alla vigilanza di
questo ultimo, non sono infatti tra loro alternative,
giacchè l’affidamento del minore alla custodia di terzi, se
solleva il genitore dalla presunzione di "culpa in
vigilando", non lo solleva da quella di "culpa in educando",
rimanendo comunque i genitori tenuti a dimostrare, per
liberarsi da responsabilità per il fatto compiuto dal minore
pur quando si trovi sotto la vigilanza di terzi, di avere
impartito al minore stesso un’educazione adeguata a
prevenire comportamenti illeciti (Cass. Sez III, 21.9.2000,
n. 12501; 26.11.1998, n. 11984).
Il patto di
corresponsabilità, pertanto, potrà richiamare le
responsabilità educative che incombono sui genitori, in modo
particolare nei casi in cui i propri figli si rendano
responsabili di danni a persone o cose derivanti da
comportamenti violenti o disdicevoli che mettano in pericolo
l’incolumità altrui o che ledano la dignità ed il rispetto
della persona umana.
In ogni caso, resta
fermo che il Patto di corresponsabilità non potrà mai
configurarsi quale uno strumento giuridico attraverso il
quale introdurre delle clausole di esonero dalla
responsabilità riconducibile in capo al personale scolastico
in caso di violazione del dovere di vigilanza. Tale obbligo
nei confronti degli studenti è infatti previsto da norme
inderogabili del codice civile; di conseguenza, nell’ipotesi
in cui il patto contenesse, in maniera espressa o implicita,
delle clausole che prevedano un esonero di responsabilità
dai doveri di vigilanza o sorveglianza per i docenti o
per il personale addetto, tali clausole dovranno ritenersi
come non apposte in quanto affette da nullità.
Con riferimento,
poi, alle modalità di elaborazione, il D.P.R. 235
(comma 2 dell’art. 5 bis) rimette al regolamento d’istituto
la competenza a disciplinare le procedure di elaborazione e
di sottoscrizione del Patto. Ciò significa che la scuola,
nella sua autonomia, ove lo preveda nel regolamento
d’istituto, ha la facoltà di attribuire la competenza ad
elaborare e modificare il patto in questione al Consiglio di
istituto,dove sono rappresentate le diverse componenti della
comunità scolastica, ivi compresi i genitori e gli studenti.
Quanto al momento di sottoscrizione del patto, l’art. 5 bis comma 1
dispone che questa debba avvenire, da parte dei genitori e
degli studenti, "contestualmente all’iscrizione alla singola
istituzione scolastica". Come è noto, la procedura di
iscrizione inizia con la presentazione della domanda, in
generale entro gennaio, e termina con la conferma
dell’avvenuta iscrizione, a seguito dell’acquisizione del
titolo definitivo per il passaggio alla classe successiva,
alla fine dell’anno scolastico di riferimento.
Pertanto, è
proprio nell’ambito delle due settimane di inizio delle
attività didattiche – art. 3 comma 3 – che ciascuna
istituzione potrà porre in essere le iniziative più
opportune per la condivisione e la presentazione del patto
di corresponsabilità. (v.allegato)
Si invitano,
pertanto, le singole istituzioni scolastiche a far pervenire
presso il Ministero della Pubblica Istruzione – Dipartimento
per l’istruzione – Direzione generale per lo studente, la
partecipazione e la comunicazione, all’indirizzo
e-mail:studenti@istruzione.it o via fax al numero
06/58495911, degli esempi di patti che verranno adottati al
fine di raccogliere esperienze e metterle a disposizione di
tutte le scuole italiane durante questa fase sperimentale di
prima applicazione della nuova normativa.
IL MINISTRO
F.to Maria Stella Gelmini